Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717.

Bild:
<< vorherige Seite
Das X. Capitel
Aggionta.

Le pene poi, che saran state diuise con precedente Intima-
tione non possano esser piu ristornate, e restituite. Douera pero
esser obligato il primo Giornalista lo stesso giorno, che le saranno
portate le notte de gl' intacchi nel Libro di simili debitori girar le
pene di Dieci per Cento a quel nome, che hauera per solo errore
disposto di piu di quello teneua di Credito con darne notitia all
i stessi debitori per loro informatione. Non potendo de cetero
esser ascoltati li debitori medesimi, che hauessero per errore in-
taccato, se non nelli soli casi di esser rissarciti della medesima pena
da quello, o quelli, che col mancar di scriuerli le hauessero dato
motiuo all' intacco stesso. Qualunque Ministro, che ritrouasse al-
cun nome, che hauesse per l' auuenire intaccato il Banco, e non
le fosse stata leuata la pena si j tenuto rappresentar quest' ommissio-
ne al Magistrato, che hauesse la sopraintendenza del Banco, dal
quale douera esser formato debitore quel nome, che non hauesse
pagata la pena di dieci per Cento, e d' altre dieci quei Ministri,
che hauessero mancato della loro incombenza; Da esser dieci, ap-
plicati in publico, & l' altre dieci al Ministro stesso, che la ritro-
uasse. E s'egli per qualche rispetto non la pretendesse; s'intendi
l'importare della medesima pure deuoluto in publico. Ne possa
di questa Condanna esserli fatta gratia alcuna.

Legge antica.

Li Giornali del Banco siano ogni mattina sottoscritti da vn
Proueditor sopra Banchi, e dal Depositario, che pro tempore
s'atrouera alla Carica.

Serrato, che sia il Banco resti sotto seuere pene prohibito lo
scriuersi, e girarsi alcuna Partita per giornale. Ma se per publico
vrgente bisogno occorresse farlo, cio si debba pratticare ne i due
primi giorni doppo serrato il Banco solamente.

Decreto nuouo.

Li Mandati, e Copie di Partite per chi ordinera doueranno
valere per giorni tre solamente cosi, che passato il terzo giorno
non possano piu dalle Casse de Magistrati esser riceuute, e seguen-
do la consegna in detto termine, douera nel Magistrato doue so-
no destinate esser espresso da particolari il nome di quello, che

hauera
Das X. Capitel
Aggionta.

Le pene poi, che ſaran ſtate diuiſe con precedente Intima-
tione non poſſano eſſer piu riſtornate, e reſtituite. Douera pero
eſſer obligato il primo Giornaliſta lo ſteſſo giorno, che le ſaranno
portate le notte de gl’ intacchi nel Libro di ſimili debitori girar le
pene di Dieci per Cento a quel nome, che hauera per ſolo errore
diſpoſto di piu di quello teneua di Credito con darne notitia all
i ſteſſi debitori per loro informatione. Non potendo de cetero
eſſer aſcoltati li debitori medeſimi, che haueſſero per errore in-
taccato, ſe non nelli ſoli caſi di eſſer riſſarciti della medeſima pena
da quello, o quelli, che col mancar di ſcriuerli le haueſſero dato
motiuo all’ intacco ſteſſo. Qualunque Miniſtro, che ritrouaſſe al-
cun nome, che haueſſe per l’ auuenire intaccato il Banco, e non
le foſſe ſtata leuata la pena ſi j tenuto rappreſentar queſt’ ommisſio-
ne al Magiſtrato, che haueſſe la ſopraintendenza del Banco, dal
quale douera eſſer formato debitore quel nome, che non haueſſe
pagata la pena di dieci per Cento, e d’ altre dieci quei Miniſtri,
che haueſſero mancato della loro incombenza; Da eſſer dieci, ap-
plicati in publico, & l’ altre dieci al Miniſtro ſteſſo, che la ritro-
uaſſe. E s’egli per qualche riſpetto non la pretendeſſe; s’intendi
l’importare della medeſima pure deuoluto in publico. Ne poſſa
di queſta Condanna eſſerli fatta gratia alcuna.

Legge antica.

Li Giornali del Banco ſiano ogni mattina ſottoſcritti da vn
Proueditor ſopra Banchi, e dal Depoſitario, che pro tempore
s’atrouera alla Carica.

Serrato, che ſia il Banco reſti ſotto ſeuere pene prohibito lo
ſcriuerſi, e girarſi alcuna Partita per giornale. Ma ſe per publico
vrgente biſogno occorreſſe farlo, cio ſi debba pratticare ne i due
primi giorni doppo ſerrato il Banco ſolamente.

Decreto nuouo.

Li Mandati, e Copie di Partite per chi ordinera doueranno
valere per giorni tre ſolamente coſi, che paſſato il terzo giorno
non poſſano piu dalle Caſſe de Magiſtrati eſſer riceuute, e ſeguen-
do la conſegna in detto termine, douera nel Magiſtrato doue ſo-
no deſtinate eſſer eſpreſſo da particolari il nome di quello, che

hauera
<TEI>
  <text>
    <body>
      <div n="1">
        <div n="2">
          <pb facs="#f0218" n="198"/>
          <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Das <hi rendition="#aq">X.</hi> Capitel</hi> </fw><lb/>
          <div n="3">
            <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Aggionta.</hi> </hi> </head><lb/>
            <p> <hi rendition="#aq">Le pene poi, che &#x017F;aran &#x017F;tate diui&#x017F;e con precedente Intima-<lb/>
tione non po&#x017F;&#x017F;ano e&#x017F;&#x017F;er piu ri&#x017F;tornate, e re&#x017F;tituite. Douera pero<lb/>
e&#x017F;&#x017F;er obligato il primo Giornali&#x017F;ta lo &#x017F;te&#x017F;&#x017F;o giorno, che le &#x017F;aranno<lb/>
portate le notte de gl&#x2019; intacchi nel Libro di &#x017F;imili debitori girar le<lb/>
pene di Dieci per Cento a quel nome, che hauera per &#x017F;olo errore<lb/>
di&#x017F;po&#x017F;to di piu di quello teneua di Credito con darne notitia all<lb/>
i &#x017F;te&#x017F;&#x017F;i debitori per loro informatione. Non potendo de cetero<lb/>
e&#x017F;&#x017F;er a&#x017F;coltati li debitori mede&#x017F;imi, che haue&#x017F;&#x017F;ero per errore in-<lb/>
taccato, &#x017F;e non nelli &#x017F;oli ca&#x017F;i di e&#x017F;&#x017F;er ri&#x017F;&#x017F;arciti della mede&#x017F;ima pena<lb/>
da quello, o quelli, che col mancar di &#x017F;criuerli le haue&#x017F;&#x017F;ero dato<lb/>
motiuo all&#x2019; intacco &#x017F;te&#x017F;&#x017F;o. Qualunque Mini&#x017F;tro, che ritroua&#x017F;&#x017F;e al-<lb/>
cun nome, che haue&#x017F;&#x017F;e per l&#x2019; auuenire intaccato il Banco, e non<lb/>
le fo&#x017F;&#x017F;e &#x017F;tata leuata la pena &#x017F;i j tenuto rappre&#x017F;entar que&#x017F;t&#x2019; ommis&#x017F;io-<lb/>
ne al Magi&#x017F;trato, che haue&#x017F;&#x017F;e la &#x017F;opraintendenza del Banco, dal<lb/>
quale douera e&#x017F;&#x017F;er formato debitore quel nome, che non haue&#x017F;&#x017F;e<lb/>
pagata la pena di dieci per Cento, e d&#x2019; altre dieci quei Mini&#x017F;tri,<lb/>
che haue&#x017F;&#x017F;ero mancato della loro incombenza; Da e&#x017F;&#x017F;er dieci, ap-<lb/>
plicati in publico, &amp; l&#x2019; altre dieci al Mini&#x017F;tro &#x017F;te&#x017F;&#x017F;o, che la ritro-<lb/>
ua&#x017F;&#x017F;e. E s&#x2019;egli per qualche ri&#x017F;petto non la pretende&#x017F;&#x017F;e; s&#x2019;intendi<lb/>
l&#x2019;importare della mede&#x017F;ima pure deuoluto in publico. Ne po&#x017F;&#x017F;a<lb/>
di que&#x017F;ta Condanna e&#x017F;&#x017F;erli fatta gratia alcuna.</hi> </p>
          </div><lb/>
          <div n="3">
            <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Legge antica.</hi> </hi> </head><lb/>
            <p> <hi rendition="#aq">Li Giornali del Banco &#x017F;iano ogni mattina &#x017F;otto&#x017F;critti da vn<lb/>
Proueditor &#x017F;opra Banchi, e dal Depo&#x017F;itario, che pro tempore<lb/>
s&#x2019;atrouera alla Carica.</hi> </p><lb/>
            <p> <hi rendition="#aq">Serrato, che &#x017F;ia il Banco re&#x017F;ti &#x017F;otto &#x017F;euere pene prohibito lo<lb/>
&#x017F;criuer&#x017F;i, e girar&#x017F;i alcuna Partita per giornale. Ma &#x017F;e per publico<lb/>
vrgente bi&#x017F;ogno occorre&#x017F;&#x017F;e farlo, cio &#x017F;i debba pratticare ne i due<lb/>
primi giorni doppo &#x017F;errato il Banco &#x017F;olamente.</hi> </p>
          </div><lb/>
          <div n="3">
            <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Decreto nuouo.</hi> </hi> </head><lb/>
            <p> <hi rendition="#aq">Li Mandati, e Copie di Partite per chi ordinera doueranno<lb/>
valere per giorni tre &#x017F;olamente co&#x017F;i, che pa&#x017F;&#x017F;ato il terzo giorno<lb/>
non po&#x017F;&#x017F;ano piu dalle Ca&#x017F;&#x017F;e de Magi&#x017F;trati e&#x017F;&#x017F;er riceuute, e &#x017F;eguen-<lb/>
do la con&#x017F;egna in detto termine, douera nel Magi&#x017F;trato doue &#x017F;o-<lb/>
no de&#x017F;tinate e&#x017F;&#x017F;er e&#x017F;pre&#x017F;&#x017F;o da particolari il nome di quello, che</hi><lb/>
              <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">hauera</hi> </fw><lb/>
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
[198/0218] Das X. Capitel Aggionta. Le pene poi, che ſaran ſtate diuiſe con precedente Intima- tione non poſſano eſſer piu riſtornate, e reſtituite. Douera pero eſſer obligato il primo Giornaliſta lo ſteſſo giorno, che le ſaranno portate le notte de gl’ intacchi nel Libro di ſimili debitori girar le pene di Dieci per Cento a quel nome, che hauera per ſolo errore diſpoſto di piu di quello teneua di Credito con darne notitia all i ſteſſi debitori per loro informatione. Non potendo de cetero eſſer aſcoltati li debitori medeſimi, che haueſſero per errore in- taccato, ſe non nelli ſoli caſi di eſſer riſſarciti della medeſima pena da quello, o quelli, che col mancar di ſcriuerli le haueſſero dato motiuo all’ intacco ſteſſo. Qualunque Miniſtro, che ritrouaſſe al- cun nome, che haueſſe per l’ auuenire intaccato il Banco, e non le foſſe ſtata leuata la pena ſi j tenuto rappreſentar queſt’ ommisſio- ne al Magiſtrato, che haueſſe la ſopraintendenza del Banco, dal quale douera eſſer formato debitore quel nome, che non haueſſe pagata la pena di dieci per Cento, e d’ altre dieci quei Miniſtri, che haueſſero mancato della loro incombenza; Da eſſer dieci, ap- plicati in publico, & l’ altre dieci al Miniſtro ſteſſo, che la ritro- uaſſe. E s’egli per qualche riſpetto non la pretendeſſe; s’intendi l’importare della medeſima pure deuoluto in publico. Ne poſſa di queſta Condanna eſſerli fatta gratia alcuna. Legge antica. Li Giornali del Banco ſiano ogni mattina ſottoſcritti da vn Proueditor ſopra Banchi, e dal Depoſitario, che pro tempore s’atrouera alla Carica. Serrato, che ſia il Banco reſti ſotto ſeuere pene prohibito lo ſcriuerſi, e girarſi alcuna Partita per giornale. Ma ſe per publico vrgente biſogno occorreſſe farlo, cio ſi debba pratticare ne i due primi giorni doppo ſerrato il Banco ſolamente. Decreto nuouo. Li Mandati, e Copie di Partite per chi ordinera doueranno valere per giorni tre ſolamente coſi, che paſſato il terzo giorno non poſſano piu dalle Caſſe de Magiſtrati eſſer riceuute, e ſeguen- do la conſegna in detto termine, douera nel Magiſtrato doue ſo- no deſtinate eſſer eſpreſſo da particolari il nome di quello, che hauera

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/218
Zitationshilfe: Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 198. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/218>, abgerufen am 29.03.2024.